RIFIUTO D'INGRESSO AL CONTROLLO DI FRONTIERA (articolo 14 del codice frontiere Schengen); EES ove applicabile

Il rifiuto d'ingresso ai sensi dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen è una decisione individuale motivata, notificata all'interessato e soggetta alla procedura di impugnazione applicabile. Non coincide con un autonomo divieto d'ingresso e soggiorno. I dati del rifiuto sono registrati nell'EES soltanto quando la persona e la situazione di frontiera rientrano nell'ambito del sistema.
L'assistenza legale può essere richiesta non appena l'ingresso viene rifiutato; in caso di effettivo trattenimento, si applicano anche le garanzie contro la privazione illegittima della libertà.