RICOVERO E TRATTAMENTO INVOLONTARI (ARTICOLI 155–163 E 165 DELLA LEGGE BULGARA SULLA SALUTE)
1. Trattamento ambulatoriale involontario.2. Trattamento ospedaliero involontario.
Il diritto alla difesa legale — immediatamente dal primo atto statale che incide sui diritti o limita la libertà di movimento, compreso il ricovero temporaneo ai sensi dell'articolo 154 della legge bulgara sulla salute; in ogni caso, non oltre la richiesta del pubblico ministero o la prima convocazione ai sensi degli articoli 157–158 della stessa legge.