TRIBUNALI MILITARI E PROCURE MILITARI • REATI MILITARI

La competenza dei tribunali militari è disciplinata dall'articolo 396 del Codice di procedura penale bulgaro, salvo i reati di competenza della Procura europea. Rilevano la qualifica della persona e le condizioni normative, non soltanto la denominazione del reato.
→ Personale militare e altre categorie espressamente indicate nell'articolo 396, comma 1; per i militari, non è necessariamente richiesto che il fatto sia commesso nell'esercizio delle funzioni militari.
→ Riservisti in servizio attivo nella riserva volontaria e persone in servizio in tempo di guerra, ai sensi dell'articolo 396, comma 1, punto 4.
→ Civili in servizio presso il Ministero della difesa, le Forze armate bulgare, strutture subordinate al Ministro della difesa o il Servizio nazionale di protezione, per reati commessi nell'esercizio o in relazione alle funzioni, ai sensi dell'articolo 396, comma 1, punto 6.
→ Civili concorrenti nel reato con persone delle categorie indicate nell'articolo 396, comma 1, come previsto dal comma 2.
Struttura / gradi di giudizio: 1. Una procura militare distrettuale e il corrispondente tribunale militare a Sofia, Plovdiv o Sliven. 2. La Procura militare d'appello e la Corte militare d'appello a Sofia. 3. La Corte suprema di cassazione bulgara.
Misure volte a garantire la comparizione: le misure ordinarie dell'articolo 58 vanno distinte da quelle speciali dell'articolo 401 per le persone dell'articolo 396, comma 1, punto 4: sorveglianza stretta nell'unità e trattenimento in caserma o in strutture detentive ordinarie.
Il diritto alla difesa legale sorge immediatamente secondo la posizione processuale; in caso di fermo, dalla restrizione della libertà.
Fondamento giuridico: Articoli 396, 399, 401 e 405 del Codice di procedura penale bulgaro.