PROVVEDIMENTO DI FERMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE BULGARA SUL MINISTERO DELL'INTERNO

Il fermo ai sensi dell'articolo 72 della legge bulgara sul Ministero dell'interno non può superare 24 ore. La persona deve essere rilasciata prima se vengono meno i presupposti. Qualsiasi privazione della libertà dopo tale periodo richiede un fondamento giuridico autonomo e un'appropriata decisione dell'autorità competente.
La formulazione di un'accusa contro una persona non proroga, di per sé, il fermo di polizia. Il provvedimento del pubblico ministero di trattenimento fino a 72 ore ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del Codice di procedura penale bulgaro è una misura distinta per condurre l'accusato davanti al giudice su richiesta di custodia cautelare; non è automatico.
Il diritto alla difesa legale sorge immediatamente al momento del fermo o di un'effettiva restrizione della libertà di movimento.
Fondamento giuridico: Articoli 72–74 della legge bulgara sul Ministero dell'interno; Articolo 64, comma 2, del Codice di procedura penale bulgaro.